14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1506 del 20 maggio 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di riesame del decreto di sequestro [ art. 257 c.p.p. ], ed in relazione al procedimento di cui all’art. 324 c.p.p. [ che al terzo comma prevede la trasmissione al tribunale, da parte dell’autorità giudiziaria procedente, degli atti su cui si fonda il provvedimento di riesame ], deve ritenersi che al P.M. non incomba l’obbligo di trasmettere — nell’ipotesi di intercettazioni poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova — anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.
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