14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 200 del 13 marzo 1997
Testo massima n. 1
L’ordinanza di revoca della misura cautelare — che può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento e non ha natura impugnatoria — mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità delle misure prescritte dagli artt. 273 e 274 c.p.p. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all’ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. Conseguentemente, il giudice competente a pronunziarsi sulla revoca della misura, non incontra alcuna preclusione — quanto all’accertamento della sussistenza originaria [ oltre che persistente ] di indizio di esigenze cautelari — nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dall’art. 309 c.p.p.
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