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Art. 2554 — Partecipazione agli utili e alle perdite

Art. 2554 — Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite [ 2265 ] e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8955/2014

Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall’art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all’altro (associato) e l’apporto che quest’ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell’impresa. Ne consegue l’applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ.

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Cass. pen. n. 27804/2013

In tema di estinzione delle misure cautelari, la previsione di cui all’art. 300, comma Quarto, cod. proc. pen, relativa al calcolo del presofferto ai fini dell’inefficacia della misura custodiale cautelare, non trova applicazione quando sia stata irrogata, in continuazione con altra condanna, la pena dell’isolamento diurno, trattandosi di sanzione espiabile solo in fase esecutiva e, quindi, non compatibile con lo stato di detenzione cautelare. (Fattispecie in cui l’imputato era stato condannato all’isolamento diurno per un reato satellite, riconosciuto in continuazione con altro reato per il quale era già stata pronunciata condanna definitiva alla pena dell’ergastolo e la Corte ha escluso la duplicazione della carcerazione per titoli diversi – cautelare e definitivo – dovendo considerarsi insussistente il presofferto).

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Cass. pen. n. 8665/2010

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, utilizzando i criteri residuali di cui all’art. 9 c.p.p. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell’A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all’estero, doveva applicarsi l’art. 9 c.p.p., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato).

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Cass. pen. n. 200/1997

L’ordinanza di revoca della misura cautelare — che può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento e non ha natura impugnatoria — mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità delle misure prescritte dagli artt. 273 e 274 c.p.p. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all’ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. Conseguentemente, il giudice competente a pronunziarsi sulla revoca della misura, non incontra alcuna preclusione — quanto all’accertamento della sussistenza originaria (oltre che persistente) di indizio di esigenze cautelari — nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dall’art. 309 c.p.p.

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Cass. civ. n. 2091/1990

Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attività, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di società o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullità, sotto il profilo della violazione dell’inderogabile principio dell’inscindibilità della titolarità della farmacia dalla titolarità della gestione del relativo servizio e dell’azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475).

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Cass. civ. n. 2671/1969

II contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall’art. 2554 c.c., è affine all’associazione in partecipazione ed è caratterizzato dalla possibilità di concorrere agli eventuali utili di un affare, quale corrispettivo del versamento di una somma al titolare dell’affare medesimo, in sostituzione degli interessi sulla somma stessa. Il contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite può riferirsi sia ad un complesso di affari che ad un affare unico.

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Cass. civ. n. 1134/1968

Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall’art. 2554 c.c., si applicano le disposizioni stabilite per l’associazione in partecipazione, in considerazione dell’affinità esistente fra le due figure e non quelle dettate per la società, fra le quali l’art. 2263 c.c. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della società semplice. Nell’ipotesi in cui la quota degli utili spettante all’associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale determinazione è quello della proporzionalità, ossia della commisurazione della quota al valore dell’impresa dell’associante o dell’affare o degli affari da questo gestiti.

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