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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3197 del 27 marzo 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3197 del 27 marzo 1993

Testo massima n. 1

Nel procedimento per i reati ministeriali di cui all’art. 96 Cost., disciplinato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 e dalla L. 5 giugno 1989 n. 219, il provvedimento di archiviazione, disposto dal collegio per i reati ministeriali prima della richiesta di autorizzazione a procedere, senza richiesta del P.M. e relativamente a fatto in ordine al quale la persona sottoposta a procedimento non è né imputata né indiziata, è nullo ma non abnorme. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione avverso tale provvedimento. [ Nella specie è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione avverso il decreto di archiviazione da parte dello speciale collegio, a seguito di intervenuta amnistia, per il reato di illecito finanziamento ai partiti politici ].

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