14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1073 del 10 aprile 2000
Posted at 15:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nei casi in cui l’inammissibilità del ricorso sia dovuta a cause originarie, il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata. In tali casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]