14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5599 del 5 maggio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte [ art. 371 c.p. ], non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all’ammissibilità della formula adottata in sede civile, le cui eventuali lacune, o improprietà non possono essere quindi addotte dall’imputato a propria giustificazione avendo egli in ogni caso l’obbligo, assoluto — la cui osservanza o mezzo deve formare oggetto esclusivo dell’accertamento in sede penale — di dire il vero.
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Testo massima n. 2
L’art. 143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell’art. 6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 quanto delle pronunce della Corte costituzionale n. 10/1993 e n. 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell’imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, della lingua nota al destinatario, avendo quest’ultimo soltanto il diritto all’assistenza gratuita di un interprete – da nominarsi immediatamente – che provveda alla traduzione dell’atto, come previsto dal citato art. 6 della Convenzione, «nel più breve tempo».
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