16 Mar Art. 371 — Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura [ 2736; 233–243 ] il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d’ufficio [ 2736 n. 2; 240 ], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [ 28 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 36328/2003
Il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia e mira a tutelare l’intera collettività, pertanto la persona singola che abbia subito anche un danno diretto può assumere la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 15096/2003
Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all’art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può essere messo nel nulla dalle successive vicende del processo civile, pur se tali da condurre all’invalidazione del giuramento medesimo.
Cass. pen. n. 5599/1999
Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all’ammissibilità della formula adottata in sede civile, le cui eventuali lacune, o improprietà non possono essere quindi addotte dall’imputato a propria giustificazione avendo egli in ogni caso l’obbligo, assoluto — la cui osservanza o mezzo deve formare oggetto esclusivo dell’accertamento in sede penale — di dire il vero.
Cass. pen. n. 10108/1997
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 371 c.p. (falso giuramento della parte) non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, occorrendo, invece, nella sede penale accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno.
Cass. pen. n. 698/1995
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione nel merito dal reato di falso giuramento, in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione in dipendenza della mancata impugnazione del pubblico ministero esplica, ai sensi dell’art. 2738, comma 2, c.c., effetto preclusivo dell’azione civile risarcitoria.
Cass. pen. n. 5306/1992
In tema di falso giuramento della parte, la speciale causa di non punibilità prevista, per il caso di falso giuramento deferito d’ufficio, dall’art. 371, secondo comma, c.p. (la ritrattazione del falso prima che sulla domanda giudiziale venga pronunciata sentenza non definitiva, anche se non irrevocabile) non può che riferirsi al regime del giuramento disciplinato dal codice civile del 1865 nel quale si consentiva a colui che avesse prestato il giuramento suppletorio o estimatorio l’opposizione di ulteriori elementi di prova, primo fra tutti la ritrattazione del giuramento. Una possibilità che risulta, invece, preclusa dall’art. 2738 c.c. vigente, il quale, sia per caso di giuramento decisorio sia per caso di giuramento suppletorio, non ammette l’altra parte né a provare il contrario né a chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Ne consegue che, in forza della indicata disposizione del codice civile, l’art. 371, secondo comma, deve ritenersi tacitamente abrogato.
Cass. civ. n. 4652/1990
Il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso giuramento della parte non fa stato nel giudizio civile quando in questo si controverta, con riguardo al fatto dedotto a base della pretesa azionata, non sulla veridicità del giuramento ma sulla sua decisorietà e sugli effetti delle aggiunte alla formula omessa.
Cass. pen. n. 3394/1990
Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L’inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità. (Fattispecie in tema di giuramento decisorio in procedimento civile).
Cass. pen. n. 2117/1990
La causa di giustificazione prevista dall’art. 54 c.p. (stato di necessità) è estranea alla figura criminosa di cui all’art. 371 c.p. (falso giuramento della parte). Invero, a parte la facoltà del giurante di «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli, neppure, potrebbe farsi rientrare nella struttura dello «stato di necessità», il pericolo di soccombenza conseguente alla «astensione» od al «rifiuto» di giurare (art. 239 c.p.c.), pericolo che non potrebbe far prefigurare, di per sé, il «danno grave alla persona» di cui al primo comma dell’art. 54 c.p., bensì soltanto conseguenze d’ordine civilistico e, quindi, afferenti esclusivamente alla sfera patrimoniale, come tale non tutelata da siffatta scriminante.
Cass. pen. n. 15545/1989
In tema di falso giuramento della parte, non è sostenibile dall’imputato la mancanza di dolo per essere stato indotto in errore dalla formula del giuramento, poiché, se egli riteneva che la formula presentava punti ambigui od oscuri o comunque non conteneva una circostanza rilevante, avrebbe potuto introdurre chiarimenti e precisazioni, non di ordine sostanziale, in modo da renderla più chiara.
Cass. pen. n. 3053/1984
Il reato di falso giuramento della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria ed è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva. A tal fine non è rilevante che il contrasto sia totale o parziale e che il falso cada su uno o più punti della formula del giuramento ammesso dal giudice civile. In sede penale, inoltre, non è consentito valutare la pertinenza o la concludenza della predetta formula ai fini della decisione della causa civile.
Cass. pen. n. 9433/1983
Nel delitto di falso giuramento, l’interesse penalmente protetto riguarda l’esigenza di tutelare la veridicità della dichiarazione giurata, in funzione della corretta amministrazione della giustizia civile, stante il valore di prova legale che l’ordinamento annette al giuramento. Pertanto, agli effetti penali, la falsità del giuramento prescinde dal contenuto privatistico del rapporto dedotto in giudizio, e al quale si riferisce, e non hanno alcun rilievo le conseguenze che il giuramento possa produrre o abbia prodotto nel giudizio civile. Ne deriva che, ai fini del reato di cui all’art. 371 c.p., non occorre accertare l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo la legge civile ma solo se la dichiarazione giurata sia in tutto o in parte falsa.
Cass. pen. n. 10830/1982
Il falso giuramento è reato di mera condotta, punibile anche se la formula del giuramento abbia molteplici oggetti e la falsità cada su una sola parte di essa.
Cass. pen. n. 445/1980
L’interesse penalmente protetto con la norma di cui all’art. 371 c.p. è la veridicità del mezzo di prova legale per una corretta amministrazione della giustizia civile e tale interesse subisce lesione irreversibile dalla dichiarazione giurata contraria al vero. Il delitto di falso giuramento della parte è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, punibile per il solo fatto della falsa dichiarazione giurata, indipendentemente dal danno o dal pericolo concreto in danno che possa derivare all’altra parte.
Cass. pen. n. 240/1973
Ad integrare il delitto di falso giuramento della parte è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di prestare il giuramento con la consapevolezza che quanto si afferma è falso.
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