14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14456 del 21 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui non sono applicabili le norme di legge sulla compensazione se non sussiste l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e che in tal caso la valutazione delle reciproche pretese delle parti si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere, può essere pattiziamente derogato, non opponendosi a ciò alcuna norma di legge né i principi generali dell’ordinamento giuridico, ma tale deroga, quando è inserita in un contratto di agenzia con una Compagnia di assicurazioni, non può più ritenersi efficace successivamente alla risoluzione di diritto del contratto che si verifica a seguito della pubblicazione del decreto di sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa [ art. 6, L. n. 738 del 1978 ], tenendo conto in particolare che si tratta di clausola limitativa di diritti. [ Fattispecie relativa a clausola che non consente all’agente di trattenere somme, e in particolare i premi incassati, neanche a compensazione di suoi crediti ].
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