14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6403 del 23 dicembre 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
Allorché il ricorso per cassazione venga depositato in cancelleria mediante presentazione da parte di un incaricato [ che può anche essere un avvocato ] non occorre l’autenticazione della sottoscrizione. Ne consegue che è del tutto irrilevante l’eventuale presenza di un’autenticazione della sottoscrizione, così come la mancata iscrizione dell’autenticazione nell’albo speciale di cui all’art. 613, comma primo, c.p.p. [ Fattispecie in tema di ricorso del condannato nel procedimento di sorveglianza ].
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