14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2115 del 16 settembre 1996
Testo massima n. 1
La misura cautelare personale delle custodia in carcere può essere adottata nei confronti di una donna incinta o con un figlio minore di tre anni solo quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il giudice deve infatti bilanciare le esigenze di difesa processuale o sociale con la particolare situazione personale dell’indagata. Le esigenze cautelari devono far riferimento ad un pericolo non comune rilevabile da fatti concreti e non possono essere desunte semplicemente dalla gravità del titolo di reato né dall’appartenenza dell’indagata ad una comunità, quella nomade, le cui abitudini di vita sono ritenute incompatibili con l’effettiva efficacia di cautele gradate rispetto alla custodia cautelare in carcere.
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