14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 294 del 4 maggio 1994
Posted at 19:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 172 c.p., che disciplina l’estinzione della pena per prescrizione, prevede al quinto comma che, se l’esecuzione è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata; pertanto, nell’ipotesi di revoca dell’indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data del provvedimento che revoca quello di applicazione dell’indulto medesimo.
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