14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3692 del 15 aprile 1993
Testo massima n. 1
Nessuna contraddittorietà sussiste tra la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114, primo comma, c.p. ed il contestuale diniego di quella prevista dall’art. 73, quinto comma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agendo le due attenuanti su piani nettamente distinti tra loro. L’attenuante della minima partecipazione è correlata infatti all’importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato; quella del fatto di lieve entità concerne, invece, il «fatto» unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive «mezzi, modalità o circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze».
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