14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 832 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 591 c.p. [ abbandono di persone minori o incapaci ] costituisce abbandono qualsiasi azione o omissione che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura ed è sufficiente, per l’integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l’incolumità della persona incapace. [ Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, l’imputato, amministratore unico di una società, cui era affidata la gestione di un gerontocomio, abbandonava le persone ivi ospitate, incapaci di provvedere a sé stesse per vecchiaia e malattia, consentendo in particolare che le stesse [ alcune delle quali addirittura non in grado di intendere e di volere ] fossero tenute in pessime condizioni, sotto il profilo igienico e sanitario ].
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