Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6788 del 10 maggio 1990

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6788 del 10 maggio 1990

Testo massima n. 1

Nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dello straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, non è applicabile la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 81, L. 22 dicembre 1975, n. 685. Infatti, poiché l’art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato l’art. 204 c.p. [ pericolosità sociale presunta ], disponendo altresì che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accostamento della pericolosità sociale dell’autore del fatto, ne consegue che, riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell’imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale [ art. 203 c.p. ], senza il cui accertamento è illegittima l’applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze