14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2529 del 9 aprile 1983
Posted at 16:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell’art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all’obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l’intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell’obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]