Cass. pen. n. 7076 del 20 giugno 1995

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, lo stato d'ira non è incompatibile con la preordinazione del reato; ma occorre, appunto, che si sia agito in uno stato d'ira, ovvero che il reato sia stato commesso quando l'agente abbia perduto il controllo di sé stesso, per mancato funzionamento dei freni inibitori, determinato dal fatto ingiusto altrui.

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