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Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 52242 del 7 dicembre 2016

Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 52242 del 7 dicembre 2016

Testo massima n. 1

In tema di “abolitio criminis” non rilevata dal giudice della cognizione, lo strumento per ottenere la revoca della sentenza di condanna va individuato nell’incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen. e non nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis dello stesso codice. [ Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato come incidente di esecuzione, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale competente, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l’ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale confermativa della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma primo-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non più previsto come tale già prima dell’ordinanza stessa, giusta sentenza della C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32 ].

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