14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 53160 del 15 dicembre 2016
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l’art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.
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