14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16523 del 31 marzo 2017
Testo massima n. 1
Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l’esaurimento delle finalità istruttorie – presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla “res” e della conseguente restituzione – non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. [ Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori ].
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