14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13023 del 21 dicembre 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza non opera quando le parti abbiano preventivamente e convenzionalmente liquidato il danno causato dal ritardo.
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