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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2422 del 9 febbraio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2422 del 9 febbraio 2004

Testo massima n. 1

Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore — che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi ai sensi dell’art. 1223 c.c., come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento — l’art. 1227, secondo comma c.c., nel porre la condizione dell’inevitabilità, da parte del creditore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest’ultimo la mera inerzia, di fronte all’altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall’aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. La valutazione del comportamento del creditore è compito riservato al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da idonea motivazione. [ Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, estensibile — in ragione dell’art. 2056 c.p.c. — anche alle ipotesi di illecito «aquiliano» la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con riguardo alla impugnata sentenza di condanna in via solidale della conduttrice di un appartamento, e della persona cui la stessa lo aveva dato in comodato, conservandone la disponibilità, al risarcimento dei danni al sottostante negozio di abbigliamento causati da un allagamento dovuto ad un guasto alla lavatrice in uso alla comodataria, aveva elevato la misura del concorso della danneggiata, già affermato dal giudice di prime cure, osservando che non tutta la superficie del locale risultava allagata e che la danneggiata aveva lasciato nel negozio durante tutto l’inverno capi non bagnati o scarsamente bagnati, e pervenendo alla conclusione che, se la merce fosse stata asportata, il danno sarebbe stato notevolmente inferiore ].

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