Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9709 del 21 maggio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9709 del 21 maggio 2004

Testo massima n. 1

In tema di risarcimento del danno, il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento [ se in forma specifica o per equivalente ] spetta al danneggiato non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità per quest’ultimo di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta tuttavia la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze