14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9709 del 21 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno, il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento [ se in forma specifica o per equivalente ] spetta al danneggiato non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità per quest’ultimo di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta tuttavia la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c
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