14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14580 del 24 marzo 2017
Posted at 15:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., all’esito dell’esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l’esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli “altri casi” di inappellabilità indicati dall’art. 448 comma secondo cod.proc.pen.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]