14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48246 del 15 novembre 2016
Posted at 15:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente [ ex art. 27 cod. proc. pen. ] non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
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