14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1857 del 16 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. [ sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità ], non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. [ Fattispecie di riciclaggio commessa mediante “clonazione” di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente ].
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