14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14730 del 24 marzo 2017
Testo massima n. 1
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile [ nella specie “postepay” ], il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
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