14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4951 del 2 febbraio 2017
Testo massima n. 1
L’uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell’abrogazione dell’art. 491, comma secondo, cod. pen. da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, né detta condotta può integrare il reato di cui all’art. 491, comma primo, cod. pen. in quanto le scritture private non possono essere ricondotte al concetto di “atto falso” il cui uso è punito da tale disposizione sia per l’espressa eliminazione della norma che le riguardava, sia per l’abrogazione del reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen., che costituiva il parametro sanzionatorio di riferimento, sia perché per la punibilità dell’uso di scrittura privata falsa, a differenza della fattispecie di cui al primo comma della medesima disposizione, era richiesta la sussistenza del dolo specifico.
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