14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7676 del 24 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di comporto, al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo contrattuale [ e dunque anche l’aspettativa collegata al comporto stesso ], le regole di computo secondo il calendario comune, di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., trovano applicazione soltanto in assenza di clausole contrattuali di diverso contenuto. [ Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l’art. 42, lett. d ], comma 2, del c.c.n.l. Federambiente, stabilendo un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni “calendariali”, deroghi al criterio legale della non computabilità del “dies a quo”, quale termine di tolleranza di un’astensione dal lavoro che è piena sin dal primo giorno di concessione dell’aspettativa stessa ].
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