14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3626 del 10 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l’onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall’art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull’attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]