14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5766 del 14 giugno 1994
Testo massima n. 1
In presenza degli altri requisiti fissati dall’art. 2082 c.c., ha carattere imprenditoriale l’attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. [ Nella specie la sentenza impugnala, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dall’Ospedale del Bambino Gesù e la conseguente applicabilità degli artt. 35 e 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo precedente l’entrata in vigore della L. 11 maggio 1990, n. 108, avendo attribuito rilievo non tanto all’eventuale destinazione a fini benefici dell’utile conseguito, ovvero all’assenza di un utile dopo la copertura dei costi, quanto all’obiettiva economicità dell’attività stessa, desumibile in particolare dal fatto che l’ospedale percepisce, come corrispettivo del servizio reso, gli introiti della diaria versata dalla regione — che copre, fra l’altro, tutti i costi derivanti dall’assistenza ospedaliera, ivi comprese le spese di ammortamento degli impianti e di ammodernamento delle attrezzature, nonché le spese necessarie per la retribuzione del personale dipendente e per l’addestramento e l’aggiornamento del personale infermieristico — nonché le somme versate dai privati che non hanno diritto all’assistenza mutualistica ovvero che optino per il servizio a pagamento ].
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Testo massima n. 2
Poiché il secondo comma dell’art. 1227 c.c., nell’escludere che il creditore possa avere diritto al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, e nel porre, quindi, sul suddetto creditore, il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito, fa esplicito riferimento all’elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione non ogni comportamento che astrattamente possa aggravare il danno, ma solamente quel comportamento che eccede i limiti dell’ordinaria diligenza.
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