14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4799 del 2 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso [ primo comma dell’art. 1227 c.c. ] va distinta da quella [ disciplinata dal secondo comma della medesima norma ] riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché, mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
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Testo massima n. 2
La ricorrenza di un contratto di coassicurazione, nel quale cioè lo stesso rischio venga ripartito per quote fra più assicuratori [ art. 1911 c.c. ], non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto di detti assicuratori, atteso che, vertendosi in tema di rapporto soggetto alla forma scritta ad probationem [ non ad substantiam ], a norma dell’art. 1888 c.c., deve riconoscersi la possibilità di dimostrare la suddetta coassicurazione anche mediante atti scritti diversi dalla medesima polizza.
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