14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 53436 del 16 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità [ art. 319 quater c.p. ], è configurabile anche in presenza di una condotta ingannevole del soggetto investito di qualifica pubblicistica nei confronti del privato, quando essa sia finalizzata alla falsa rappresentazione non della doverosità della promessa o della dazione [ nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il reato di truffa ], ma a quella dell’esistenza di una situazione costituente il presupposto perché il privato possa convincersi della convenienza per lui di addivenire a detta promessa o dazione. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che desse luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata anziché di quella del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità il fatto che il pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di Finanza, avesse prospettato al privato l’avvenuta rilevazione di una grave infrazione fiscale, in realtà inesistente ].
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