14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 6653 del 15 marzo 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite – sia pure nel proprio interesse – dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute sia da quest’ultimo che dal proprietario del fondo dominante, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell’art. 1069, comma 3, c.c..
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