14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26101 del 19 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Ai fini dell’art. 2776 c.c. – il quale dispone che i crediti indicati nell’art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari – incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l’onere di provare di essere rimasto incapiente nell’esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era [ o sarebbe ] stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.
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Testo massima n. 2
Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
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