10 Gen Art. 2770 — Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per le spese di giustizia [ 2755 ] fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [ 2905 ].
Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 271/2017
Il conflitto di interessi che determina l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest’ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell’annullamento del contratto è comunque richiesta la sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l’amministratore unico della società, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della società proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilità al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).
Cass. civ. n. 26949/2016
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all’uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 26101/2016
Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
Cass. civ. n. 2761/2012
Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall’ipoteca l’immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, già creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l’originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell’art.2855 c.c. fa collocare nel medesimo grado le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell’immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria.
Cass. civ. n. 21652/2010
Il privilegio di cui al n. 5 bis all’art. 2751 bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore, (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all’attività dei soci della cooperativa, quale che sia l’entità del loro apporto lavorativo personale, e l’attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussiste e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.
Cass. civ. n. 18223/2003
In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l’inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all’indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute «contro documenti» che le aveva assicurate dai rischi dei trasporto con assicurazione «per conto di chi spetta» per l’irregolarità del comportamento del destinatario della merce, che l’aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l’avvenuto furto).
Cass. civ. n. 1837/2001
Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
Cass. civ. n. 7577/1999
Nell’ipotesi di cancellazione dall’Albo professionale ancorché disposta a domanda dell’interessato, si determina la decadenza dall’ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso ius postulandi con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione dell’atto di appello presso il suddetto difensore (diversa da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa) siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte stessa al momento della notificazione.
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