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Art. 2755 — Spese per atti conservativi o di espropriazione

Art. 2755 — Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [ 671 c.p.c. ] o per l’espropriazione di beni mobili [ 513 c.p.c. ] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [ 2777, 2905, 2910 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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