14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18845 del 26 settembre 2016
Testo massima n. 1
Il preventivo deposito di un’azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall’art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile “ratione temporis”, solo ai fini della legittimazione attiva nell’azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità [ o inesistenza ], la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità [ o inesistenza ], intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.
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