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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1735 del 29 gennaio 2016

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1735 del 29 gennaio 2016

Testo massima n. 1

In tema di mediazione, ove l’iscrizione all’albo dei mediatori professionali sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività, il mediatore ha diritto al compenso solo dal momento dell’iscrizione e, pertanto, è tenuto a restituire l’acconto percepito quando ancora non possedeva la qualifica, non potendo la sopravvenienza della stessa nel corso del rapporto, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore, legittimare “ex post” un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione.

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