14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 8491 del 29 aprile 2016
Testo massima n. 1
La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all’esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all’uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all’esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.
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