Art. 1521 – Codice civile – Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8491/2016
La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.
Cass. civ. n. 1318/2003
La vendita a prova è caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto dall'esito dell'accertamento, secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all'uso cui è destinata. Ne consegue che se l'esito è negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo.
Cass. civ. n. 5311/1980
Mentre il patto di prova comporta un accertamento della corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti nonché dell'esistenza delle qualità essenziali e dell'assenza di vizi, il patto di gradimento implica un semplice esame della cosa attraverso il quale sia possibile controllare se sussistano o no le caratteristiche la cui presenza è ritenuta dalla parte necessaria per esprimere il proprio apprezzamento.
Cass. civ. n. 2041/1971
Nella vendita a prova il contratto non si perfeziona che in caso di esito positivo della prova stessa, con la conseguenza che se l'esito è negativo il compratore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e non già la risoluzione per colposo inadempimento. In tal caso il venditore non è tenuto al risarcimento neanche del solo interesse negativo, per cui non sono applicabili né gli artt. 1337 e 1338 c.c., non essendoci né malafede nelle trattative né nullità, né l'art. 1358 successivo, perché non è stato il comportamento del venditore a determinare l'esito negativo della prova.