14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016
Testo massima n. 1
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari [ o di quote di partecipazione societaria ] integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista [ a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata ] la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
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