14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12540 del 17 giugno 2016
Testo massima n. 1
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti [ salva l’ipotesi eccezionale prevista “ex lege” di contratti conclusi con ditte commerciali ], mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione – sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi – di un unico documento contrattuale il cui contenuto [ nella specie, relativo ad un rapporto di locazione ] sia stato concordato dalle parti.
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