14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9888 del 13 maggio 2016
Testo massima n. 1
In tema di comunione legale tra i coniugi, gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge non stipulante, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell’altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione, mentre non è stabilita alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia, per cui l’atto compiuto in assenza del consenso del coniuge resta pienamente valido ed efficace. [ Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie avente ad oggetto un preliminare di vendita di quote di s.r.l. ].
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