14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3390 del 22 febbraio 2016
Posted at 16:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di preliminare di vendita, il pericolo di evizione del bene a fronte del quale, ai sensi dell’art. 1481 c.c., il promittente acquirente ha la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo, deve essere concreto ed attuale, sicché non ricorre, di per sé, nell’ipotesi di fallimento del dante causa del promissario venditore, per l’eventualità, solo astratta, che venga proposta un’azione revocatoria.
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