14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18978 del 8 maggio 2014
Testo massima n. 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall’art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 c.p.p.. [ Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività ].
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