14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5185 del 4 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall’art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. [ Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia ].
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