14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45140 del 7 novembre 2013
Testo massima n. 1
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. – che prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma – che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 4 della l. n. 1423 del 1956 – rispetto a quella prevista dal codice di rito.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]