14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28555 del 3 luglio 2013
Testo massima n. 1
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell’art. 324 comma ottavo c.p.p., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. [ Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l’irritualità della querela ].
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