14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11519 del 25 maggio 2011
Testo massima n. 1
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota [ trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 c.c. ] e, sin dall’apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell’intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti [ regolato nell’ambito del giudizio di divisione ], sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti – eventualmente maturati e non percepiti – prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione [ che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito ], bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.
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