14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 53674 del 23 dicembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa – nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il “dies a quo” ma anche il “dies ad quem” – è causa di nullità generale [ a regime intermedio ] dell’atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
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